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Aprire un conto corrente in Italia: i diritti dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

Sempre più spesso, persone con background migratorio – in particolare richiedenti asilo e titolari di una forma di protezione internazionale – segnalano difficoltà nell’aprire un conto corrente presso banche o Poste Italiane. Si tratta di una criticità che compromette fortemente i percorsi di autonomia e integrazione nel nostro Paese.

Lo scenario del nostro Progetto PAF! è di fatto questo.

Il conto corrente è infatti uno strumento indispensabile per un’effettiva inclusione socio-economica: consente di ricevere lo stipendio, sottoscrivere un contratto di lavoro, affittare una casa e accedere a servizi essenziali. Senza un codice IBAN, oggi è praticamente impossibile essere parte attiva della società italiana.

Richiedenti asilo: diritto pieno all’apertura del conto

Per i richiedenti asilo, la normativa è chiara e inequivocabile. Ai sensi del D.Lgs. 385/1993, tutte le persone regolarmente presenti nell’Unione Europea, inclusi coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, hanno diritto ad aprire un conto corrente con caratteristiche di base.

La legge italiana (art. 19 del D.Lgs. 231/2007) stabilisce che, per identificare una persona ai fini dell’apertura del conto, è sufficiente un documento valido. Per i richiedenti asilo, la ricevuta di presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce a tutti gli effetti un permesso di soggiorno provvisorio, e quindi un documento di riconoscimento (art. 4 D.Lgs. 241/2015 e art. 35 DPR 445/2000).

Lo confermano anche la circolare ABI del 19 aprile 2019 e la comunicazione di Poste Italiane del 10 giugno 2019: la documentazione provvisoria è valida per aprire un conto corrente di base.

Nonostante ciò, sono ancora frequenti i casi in cui sportelli bancari o postali negano questo diritto. In un caso emblematico, il Tribunale di Roma ha condannato nel 2020 Poste Italiane per comportamento discriminatorio nei confronti di un richiedente asilo a cui era stato rifiutato il conto pur essendo in possesso della ricevuta.

Titolari di protezione in attesa di rilascio o rinnovo: stessi diritti, stessi ostacoli

Una seconda categoria spesso penalizzata è quella dei beneficiari di protezione internazionale in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta di persone la cui protezione è già stata riconosciuta, ma che si trovano temporaneamente prive del documento aggiornato per ragioni burocratiche.

Anche in questo caso, la legge tutela pienamente i loro diritti: le direttive del Ministero dell’Interno del 2006 e del 2007 stabiliscono che i titolari in attesa di rilascio o rinnovo esercitano gli stessi diritti derivanti dal permesso di soggiorno, incluso il diritto al lavoro.

Poiché il pagamento dello stipendio deve avvenire tramite canali tracciabili (e quindi tramite conto corrente), impedire loro l’accesso a questo strumento equivale, di fatto, a ostacolare l’esercizio del diritto al lavoro e alla dignità personale.

Non può essere il cittadino a pagare i ritardi della pubblica amministrazione: il D.Lgs. 286/1998 impone il rilascio e il rinnovo del permesso entro 60 giorni, ma spesso questo termine non viene rispettato.

Negare l’apertura di un conto corrente a un richiedente asilo o a un rifugiato in attesa del rinnovo del documento non è solo un errore, è una violazione dei diritti fondamentali. Il conto corrente di base è un diritto riconosciuto dalla legge italiana e dalle norme europee, ed è essenziale per garantire l’inclusione, l’autonomia e la piena partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese.

 

Contributo a cura di:
CIR